In tutti i casi in cui le fatture elettroniche non siano trasmesse entro i dodici giorni si è passibili di sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata trasmissione delle fatture elettroniche nei termini ma comunque entro la data prevista per l’effettuazione della liquidazione periodica IVA, comporta l’applicazione della sanzione fissa per ciascuna fattura pari ad un importo che può andare da 250,00 a 2.000,00 euro.
Si suppone che l’irrogazione della sanzione possa avvenire in misura maggiore rispetto al minimo di 250,00 euro, quanto più sia “importante” o reiterata la tardiva emissione delle fatture.
Una volta verificato il ritardo, sempre che l’IVA sia stata comunque versata correttamente nei termini, due sono le opzioni a disposizione del contribuente:
1) E’ applicabile il ravvedimento operoso per cui la sanzione per la tardiva trasmissione di ogni fattura si riduce nella misura seguente:
- ad 1/9 del minimo edittale, quando la regolarizzazione degli errori o delle omissioni e il versamento della sanzione avviene entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa, quindi l’importo da versare è pari a 250,00/9 = 27,78 (moltiplicato per ogni fattura)
- ad 1/8 del minimo edittale, quando la regolarizzazione degli errori o delle omissioni e il versamento della sanzione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione, quindi l’importo da versare è pari a 250,00/8 = 31,25 (moltiplicato per ogni fattura)
2) Si può attendere l’atto di irrogazioni di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia applicherà il cumulo giuridico delle sanzioni (ex art.12 comma 1 del Dlgs 472/97) e quindi l’avviso di irrogazione conterrà un unico importo pari alla sanzione irrogata (da 250 a 2000) aumentato da 1/4 al doppio, indipendentemente dal numero di fatture tardivamente trasmesse.
Supponendo l’applicazione della sanzione minima nei primi anni di applicazione della norma, l’irrogato col cumulo andrà da un minimo di euro 312,50 ad un massimo di 750,00, importi che potranno essere oggetto di ulteriore riduzione con la definizione della sanzioni ad 1/3 (ex art. 16c. 3 DLgs 472/1197) in caso di mancata impugnazione; si potrà quindi regolarizzare il tutto con pagamento da euro 104,17 ad euro 250 (anche qui, come sopra, l’Agenzia delle Entrate agirà in base “all’importanza” dell’omissione).
Vi consigliamo di informe il VS commercialista/revisore contabile se riscontrate dei ritardi nell’emissione delle fatture in modo da poter valutare se convenga una soluzione o l’altra.